Pescara. E’ stata emessa dal sindaco di Pescara Marco Alessandrini l’ordinanza di divieto di balneazione temporaneo emesso a causa della pioggia nei tratti di via Galilei, via Balilla, Fosso Vallelunga. Ecco l’ordinanza:
Visti – la Delibera di G.R. n. 169 del 21/03/2018 avente ad oggetto: Decreto Ministeriale 30/03/2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”. Approvazioni risultante campionamenti anno 2017. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2018; Considerato che: – per le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” del punto di prelievo denominato “Zona ant.te Via Balilla”, riportate nell’Allegato B1, è necessario adottare misure di gestione, tra le quali l’adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l’avviso di divieto di balneazione temporaneo, per impedire l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento, e potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell’esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati; – per le acque di balneazione di nuova individuazione non ancora classificate del punto di prelievo denominato “Zona ant.te Via Galilei”, derivante da acque classificate di qualità “scarsa” nella stagione balneare 2016, si applicano le medesime misure di gestione previste per le acque “scarse”, di cui all’allegato B1; – con l’Ordinanza Sindacale n. 103 del 12.07.2018 si ordinava la rimozione del divieto temporaneo di balneazione apposto alle acque della zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio IT013068028004 con denominazione punto di prelievo “Zona ant.te Via Balilla” ed alle acque della zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio IT013068028011 con denominazione punto di prelievo “Zona ant.te Via Galilei”, con contestuale riapertura della zona alla balneazione;
Vista la Determinazione DPC028/56 del 12.07.2018 con la quale la Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Opere Marittime e Acque Marine ha stabilito di autorizzare la rimozione del divieto temporaneo di balneazione per le acque controllate dal punto di monitoraggio IT013068028004 con denominazione punto di prelievo “Zona ant.te Via Balilla” e dal punto IT013068028011 con denominazione punto di prelievo “Zona ant.te Via Galilei” del Comune di Pescara, facendo obbligo all’Amministrazione comunale dell’osservanza di ulteriori ed aggiuntive misure di gestione di natura precauzionale e preventiva;
Visto il verbale del tavolo tecnico del 30.07.2018 svolto tra Comune di Pescara, Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Opere Marittime e Acque Marine ed Arta Abruzzo, dal quale risulta la necessità di adottare per le acque controllate dal punto di monitoraggio IT013068028008 (WGS 84 – Decimali Lat. 42,451311 Long. 14,246401) con denominazione punto di prelievo “Zona ant.te Fosso Vallelunga”, a tutela della salute pubblica, il medesimo protocollo di gestione già attivato per le segnalazioni di sversamenti nelle acque del fiume Pescara ( Determinazione DPC028/56 del 12.07.2018), precisato ai punti 1), 2) e 3);
Vista la comunicazione a mezzo SMS dell’ACA Spa del 26.08.2018, con la quale è stato segnalato che il giorno 26.08.2018 alle ore 13:25 sono state attivate le procedure di emergenza degli impianti di sollevamento fognari e del depuratore di Pescara;
Considerato che il tratto di mare potenzialmente interessato dall’evento verificatosi relativamente al Fiume Pescara è quello relativo alle acque del mare controllate dal punto di monitoraggio punto IT013068028004 con denominazione punto di prelievo “Zona ant.te Via Balilla” e dal punto di monitoraggio IT013068028011 con denominazione punto di prelievo “Zona ant.te Via Galilei”;
Rilevato di dover attuare quale misura di gestione preventiva e cautelativa per la salute umana la disposizione tramite Ordinanza Sindacale di un divieto temporaneo alla balneazione, fino a 48 ore dalla conclusione dell’evento, opportunamente segnalato, come disposto dalla Determinazione DPC028/56 del 12.07.2018 e previsto dai commi b), c) e d) dell’art. 5 e dai commi 1 e 2 dell’art.15 del D.Lgs.116/2008, nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio punto IT013068028004 con denominazione punto di prelievo “Zona ant.te Via Balilla” e del punto di monitoraggio IT013068028011 con denominazione punto di prelievo “Zona ant.te Via Galilei”;
Rilevato altresì di dover attuare quale misura di gestione preventiva e cautelativa per la salute umana la disposizione tramite Ordinanza Sindacale di un divieto temporaneo alla balneazione, fino a 48 ore dalla conclusione dell’evento, opportunamente segnalato, in applicazione del medesimo protocollo di gestione già attivato per le segnalazioni di sversamenti nelle acque del fiume Pescara, nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio IT013068028008 (WGS 84 – Decimali Lat. 42,451311 Long. 14,246401) con denominazione punto di prelievo “Zona ant.te Fosso Vallelunga”;
Visto – il D.P.R. n. 470/1982, “Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle
acque di balneazione; – la Legge 29/12/2000, n. 422 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2000”; – il Decreto del Ministero della Sanità in data 29.01.1992; – la Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i; – il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; – il D.L.vo n. 4 del 16/01/2008;
– il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207; – il D.M. 30/03/2010 finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116; – l’art. 32 dello Statuto comunale; – l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
– il divieto temporaneo alla balneazione nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio IT013068028004 (WGS 84 – Decimali Lat. 42,4714 Long. 14,2178) con denominazione punto di prelievo “Zona ant.te Via Balilla” comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Lat. 42.4714413 ; Long. 14.2174653) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Lat. 42.46877 ; Long. 14.22223);
– il divieto temporaneo alla balneazione nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio IT013068028011 (WGS 84 – Decimali Lat. 42,473133 Long. 14,214572) con denominazione punto di prelievo “Zona ant.te Via Galilei” comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Lat. 42. 4736130 ; Long. 14.2135850) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Lat. 42.4714413 ; Long. 14.2174653);
– il divieto temporaneo di balneazione della zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio IT013068028008 (WGS 84 – Decimali Lat. 42,451311 Long. 14,246401) con denominazione punto di prelievo “Zona ant.te Fosso Vallelunga” comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Lat. 42,4543686 Long. 14,2415685) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Lat. 42,4479754 Long. 14,2501091);
– l’apposizione degli appositi cartelli di “Divieto di Balneazione Temporanea” (simbolo stabilito con “Decisione di Esecuzione della Commissione” del 27/05/2011) nel tratto di costa sopra specificato;
A V V I S A
– che il divieto temporaneo alla balneazione disposto con la presente ordinanza sarà revocato con apposito atto, non prima di 48 ore dalla conclusione dell’evento, e comunque solo a seguito del risultato conforme delle analisi effettuate dall’ARTA Abruzzo, salva diversa comunicazione;
– che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza verrà comminata al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. applicando le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i..;
I N F O R M A – che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR d’Abruzzo ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;
D I S P O N E
– di incaricare l’ARTA Abruzzo di effettuare le analisi di controllo al termine dell’evento, ai
fini della chiusura dell’evento e della riapertura dell’acqua di balneazione;
– di trasmettere la presente Ordinanza ai gestori degli stabilimenti balneari del Comune di Pescara il cui tratto di costa è interessato dal divieto temporaneo di balneazione, per darne immediata informazione ai bagnanti, incaricando l’Ufficio Messi Notificatori e la Polizia Municipale della suddetta notifica;
– di incaricare il Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di Pescara ed il
Comando di Polizia Municipale dell’esecuzione della presente ordinanza;
– di incaricare il Settore LL.PP. Progettazione Strategica, Viabilità e Manutenzione Stradale di provvedere immediatamente all’apposizione nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi il divieto temporaneo di balneazione, nel seguente modo:
- apposizione di cartellonistica nei punti di inizio e fine del tratto di costa interessato dal divieto, così come indicato in planimetria allegata;
- apposizione di cartellonistica ogni 100 metri nel tratto di costa interessato dal divieto;
– di trasmettere la presente ordinanza:
Al Responsabile del Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di
Pescara; Al Comando di Polizia Municipale di Pescara; All’Ufficio Messi Notificatori; Al Dirigente del Settore LL.PP. Progettazione Strategica, Viabilità e Manutenzione
Stradale; Al Dirigente del Settore Attività Edilizie Produttive e Sportello Unico Integrato, Edilizia
Integrata; Alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Qualità delle acque marine di
Pescara; Alla Capitaneria di Porto di Pescara; All’ARTA, Azienda Regionale per la Tutela dell’Ambiente – Sede Provinciale di Pescara; Al Ministero della Salute; Al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara.